14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7928 del 9 giugno 2000
Testo massima n. 1
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell’art. 162, secondo comma, c.p.c., deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illeggibilità [ la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un’indicazione nominativa contenuta nell’atto ]. [ Nella specie, in una sentenza d’appello in materia di lavoro, in corrispondenza della firma del presidente era rilevabile solo una breve linea, impercettibilmente ondulata; la S.C. rilevata — anche d’ufficio — la conseguente nullità radicale della sentenza, l’ha dichiarata — osservato anche che la firma del cancelliere in calce alla sentenza non vale ad autenticare la firma del giudice — e ha rimesso la causa al giudice a quo ].
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