14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15249 del 29 ottobre 2002
Testo massima n. 1
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione costituisce motivo di nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 161 c.p.c., attesa la natura eccezionale della norma di cui all’art. 132 secondo comma stesso codice [ a mente della quale, se il giudice non può sottoscrivere la sentenza «per morte o altro impedimento», questa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio ], tale, cioè, da non consentire alcuna interpretazione estensiva della locuzione «altro impedimento», che non si realizza, pertanto, con la semplice collocazione a riposo del magistrato tenuto alla sottoscrizione.
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