14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26040 del 29 novembre 2005
Testo massima n. 1
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice – e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell’estensore [ ovvero di uno dei due ], secondo quanto disposto dall’art. 132, ultimo comma, c.p.c. – costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta e insanabile, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali [ che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel suo procedimento di formazione ], né tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che – emessa la pronunzia – ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Il suddetto vizio di nullità, rilevabile anche d’ufficio, comporta la rimessione della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi ad una semplice rinnovazione della sentenza.
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Testo massima n. 2
Una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia, e la sentenza emessa — anche se, eventualmente, gravemente viziata, come nell’ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice — può essere esclusivamente rimossa o attraverso l’impugnazione al giudice sopra ordinato [ a seconda dei casi, con l’appello o con il ricorso per cassazione ] — e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma dell’art. 161 c.p.c. per le nullità a carattere relativo — ovvero con la proposizione di autonoma actio nullitatis trattandosi di nullità assoluta.
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