14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11603 del 19 maggio 2009
Testo massima n. 1
L’omesso esame di specifici elementi probatori idonei a fornire la rappresentazione dei fatti oggetto di accertamento e che risultano suscettibili di determinare una diversa decisione della causa da parte del giudice comporta un vizio di motivazione su un punto decisivo della domanda; ne consegue che il giudice, cui spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, deve dar conto, con motivazione adeguata, delle ragioni per le quali ritenga di non valutare l’istanza di esibizione ritualmente formulata dalla parte, ove la stessa sia pertinente e rilevante. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva dato corso ad una istanza di esibizione formulata da alcuni lavoratori, volta a dimostrare, nonostante il subentro di diversi committenti, la presenza di una clausola sociale in un precedente contratto di appalto stipulato dalla cooperativa presso la quale prestavano servizio ].
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