14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3367 del 11 febbraio 2011
Testo massima n. 1
La motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell’atto rinviante, fermo restando, tuttavia, secondo un principio generale dell’ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per gli atti amministrativi [ e valido, a maggior ragione, in forza dell’art. 111 Cost., per l’attività del giudice ], che il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione “per relationem”. Ne consegue che non incorre nella violazione degli artt. 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. la motivazione della sentenza che, richiamando testualmente un precedente del medesimo ufficio reso su una questione analoga, dopo aver esaminato specificamente le singole censure proposte dall’appellante, concluda nel senso che le argomentazioni della sentenza richiamata “rispondono a tutti i motivi d’impugnazione dedotti dagli appellanti”.
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