14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7477 del 31 marzo 2011
Testo massima n. 1
È conforme al disposto dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento al requisito dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la sentenza di merito la cui motivazione, pur riportando ampi stralci del percorso logico risultante dalla comparsa depositata nell’interesse di una delle parti, così recependo in modo prevalente l’impostazione difensiva adottata dalla parte, risulti tuttavia supportata da idonei e critici spunti di ragionamento logico-giuridico sui vari aspetti della vicenda sottoposta al vaglio del giudice.
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Testo massima n. 2
L’incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione [ art. 421 c.c. ], con la conseguenza dell’operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell’interdicendo e dell’irretroattività degli effetti della suddetta decisione. [ Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che l’incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall’interessato in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato ].
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