Cass. civ. n. 68 del 4 gennaio 1995

Testo massima n. 1


L'omessa indicazione, nella intestazione della sentenza, del nominativo di uno dei giudici che compongono il collegio non è motivo di nullità della stessa allorché risulti (nel caso di specie dal dispositivo d'udienza) che la decisione è stata adottata dall'organo giudicante regolarmente costituito, non essendo la predetta omissione ostativa al raggiungimento dello scopo dell'atto.