14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9019 del 30 aprile 2005
Testo massima n. 1
Qualora sia denunziata la nullità di sentenza collegiale nella cui intestazione risulti il nominativo del magistrato relatore ed estensore con errata indicazione del prenome e che contenga il nominativo di altro magistrato diverso da quello che asseritamente avrebbe partecipato all’udienza di discussione, va esclusa la sussistenza del vizio ove nulla riporti il verbale di udienza [ che nella specie recava la dizione «avanti il Collegio» ] e il ricorrente produca certificato di cancelleria attestante semplicemente una composizione del Collegio diversa da quella risultante dall’intestazione. Va infatti rilevato che: a ] la mancata indicazione del nome dei componenti del collegio nel verbale di udienza costituisce mera irregolarità; b ] un certificato di cancelleria che non indichi in base a quale risultanza sia attestata quale fosse la composizione del collegio non ha efficacia probatoria superiore a quella della sentenza recante in calce la firma del Presidente e dell’estensore; c ] l’eventuale errore riguardante il nome di battesimo di quest’ultimo sarebbe irrilevante, non impedendone la concreta identificazione.
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