Cass. civ. n. 3599 del 12 giugno 1982
Testo massima n. 1
L'asservimento compiuto da uno dei comproprietari di parte del sottosuolo del terreno comune per suo uso esclusivo (nella specie, mediante la costruzione di una fossa di latrina), non costituisce un uso più intenso, ma appropriazione della parte stessa, vietata dall'art. 1102 c.c., poiché rimane precluso agli altri comproprietari di farne pari uso.