Cass. civ. n. 4091 del 7 dicembre 1974

Testo massima n. 1


Il condomino di un viale, posto a servizio dei singoli fondi appartenenti in proprietà esclusiva a ciascun partecipante alla comunione, che abbia mutato la destinazione del suo fondo rustico erigendovi una costruzione per abitazione, attua un'utilizzazione individuale più intensa della cosa comune che deve ritenersi legittima, qualora l'originaria destinazione del viale non ne risulti mutata e non risulti impedito un pari uso da parte degli altri condomini.

Normativa correlata