Cass. civ. n. 2666 del 26 maggio 1978

Testo massima n. 1


Nel caso di strada consortile, costituita ex agris collatis, ciascuno partecipante alla relativa comunione immobiliare non può, senza il consenso degli altri condomini, servirsi della strada comune a vantaggio di altro immobile di sua esclusiva proprietà, distinto dai fondi a servizio dei quali la strada medesima sia stata originariamente destinata, in quanto tale uso verrebbe a risolversi nell'imposizione di una servitù, a carico della cosa comune, con pregiudizio degli altri partecipanti alla comunione.

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