14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2440 del 9 marzo 1987
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il solaio che divide due unità abitative, l’una all’altra sovrapposta, costituisce una struttura comune ai proprietari di dette unità, i quali, pertanto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., possono apportarvi modifiche, alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa comune e che non sia impedito all’altro soggetto di farne parimenti uso, secondo il suo diritto.
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