14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9507 del 27 settembre 1997
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 113 c.p.p., relativa alla «ricostituzione di atti» — applicabile per analogia al rito civile, nel quale mancano specifiche norme che disciplinino la materia — prevede l’emissione di un provvedimento di natura amministrativa [ o ordinatoria ], assolutamente privo di contenuto decisorio, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella già contenuta nel provvedimento mancante, bensì interviene a riprodurlo nella sua materialità e secondo il decisum che a quell’atto già apparteneva. Ne consegue che: a ] il provvedimento di ricostituzione è sottratto ad ogni autonoma impugnazione, essendo modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l’ha emesso, ed essendo ammissibile la riproposizione di un’istanza di ricostituzione originariamente respinta; b ] l’eventuale impugnazione va, quindi, diretta nei confronti del provvedimento rinnovato [ nella specie, una sentenza andata smarrita presso l’Ufficio del Registro ] con il quale il provvedimento di ricostituzione finisce con il fare corpo unico; c ] il giudice che deve emettere il provvedimento di ricostituzione è il medesimo organo giurisdizionale che emise l’atto mancante [ senza necessità di identità fisica tra la persona o le persone che parteciparono alla sua emanazione e quelle che pongono in essere il provvedimento di ricostituzione ]; d ] il giudice, per dare concreta attuazione alla ricostituzione, è libero di dettarne i modi tendenti alla ricerca di ogni elemento utile per ricostruire fedelmente l’originario contenuto dell’atto mancante, sia nella sua veste formale, sia nel suo contenuto decisorio.
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