14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7464 del 22 agosto 1994
Testo massima n. 1
Dal solaio che divide due unità abitative, l’una all’altra sovrapposta, formando una struttura comune che i proprietari delle due unità possono modificare solo alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e che non sia impedito all’altro di farne parimenti uso secondo il suo diritto, deve essere distinta la copertura [ o pavimento ] del solaio, che appartiene esclusivamente al proprietario dell’abitazione sovrastante e che può essere, quindi, da questo liberamente rimossa o sostituita secondo la sua utilità e convenienza.
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