14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1076 del 19 gennaio 2005
Testo massima n. 1
In considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c.al condomino che nell’uso della cosa comune non deve alterarne la destinazione ed impedirne il pari uso da parte degli altri comunisti, è legittima l’installazione da parte del condomino di una controporta, collocata a filo del muro di separazione tra l’appartamento e il ballatoio delle scale sul quale si apre, quando la stessa — non riducendo in modo apprezzabile la fruibilità del bene comune da parte degli altri condomini — non determini pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.
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