14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26516 del 17 dicembre 2009
Testo massima n. 1
La produzione e la vendita di tabacchi lavorati costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c., poiché i tabacchi, avendo come unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé una potenziale carica di nocività per la salute umana; ne consegue che, ove il danneggiato abbia proposto una domanda risarcitoria – ai sensi dell’art. 2043 c.c. – nei confronti del produttore-venditore di tabacco, viola l’art. 112 c.p.c. ed incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che sostituisca a tale domanda quella, nuova e diversa, di cui all’art. 2050 c.c., la quale integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva. [ Nella specie, l’originaria domanda risarcitoria era fondata sul carattere ingannevole delle diciture “Light” e “Extra Light” apposte sulla confezione di una marca di sigarette ].
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