14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25775 del 15 novembre 2013
Testo massima n. 1
L’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l’integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, pertanto, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante.
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Testo massima n. 2
Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest’ultimo voglia conseguire l’effetto più ampio della liberazione dall’obbligazione – idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l’eventuale configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. – è tenuto a far seguire l’offerta reale di danaro [ o, eventualmente, di titoli di credito ] dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti c.c., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall’art. 1212 c.c..
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