14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1954 del 27 gennaio 2009
Testo massima n. 1
Non sussiste il vizio di “extrapetizione” [ art. 112 c.p.c. ] se il giudice dell’ opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dell’ ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell’opposizione [ o dell’appello dell’opponente ] sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.
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