14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5246 del 10 marzo 2006
Posted at 17:13h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., va riferito appunto alla domanda, e dunque all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicchè non è configurabile un vizio di infrapetizione per l’omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio [ nella specie, la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]