14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27648 del 20 dicembre 2011
Testo massima n. 1
Non viola il disposto dell’art. 112 c.p.c. la qualificazione, da parte del giudice di merito, della domanda proposta dall’attore come di responsabilità precontrattuale, ancorché nella citazione il medesimo abbia chiesto il pagamento del compenso pattuito nel contratto poi non concluso, in quanto sussista la rappresentazione degli elementi in fatto, idonei a dimostrare la lesione della buona fede tenuta dalla parte istante nel corso della vicenda, e, quindi, la violazione dell’obbligo sancito dall’art. 1337 c.c., la cui fattispecie delinea quel particolare rapporto che, con le trattative, si instaura fra le parti.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l’onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l’avvenuta lesione della sua buona fede, ma non anche l’elemento soggettivo dell’autore dell’illecito, versandosi – come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui costituisce una figura normativamente qualificata – in una delle ipotesi previste dall’art. 1173 c.c..
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]