14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14751 del 26 giugno 2007
Testo massima n. 1
L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa. [ Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l’impugnata sentenza, con la quale il giudice del merito aveva interpretato la domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado come diretta a conseguire il risarcimento dei soli danni all’immagine dell’azienda con sviamento della clientela in conseguenza della condotta molestatrice del convenuto proprietario del locale e denunziata anche con querela in sede penale, indicando puntualmente e analiticamente le ragioni in virtù delle quali era pervenuto a tale qualificazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]