14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8591 del 11 agosto 1999
Testo massima n. 1
In tema di condominio di edifici l’apertura di un varco su un muro comune che metta in comunicazione il terreno di proprietà esclusiva di un singolo condomino con quello comune non dà luogo alla costituzione di una servitù [ che richiederebbe il consenso di tutti i condomini ] quando il terreno comune viene già usato come passaggio pedonale e carrabile, sempre che l’opera realizzata non pregiudichi l’eguale godimento della cosa comune da parte degli altri condomini, vertendosi in una ipotesi di uso della cosa comune a vantaggio della cosa propria che rientra nei poteri di godimento inerenti al dominio.
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