14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2107 del 15 marzo 1990
Testo massima n. 1
Il giudice del merito, nell’interpretazione del testamento, la quale si risolve in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, può attribuire alle espressioni adoperate nell’atto un significato diverso da quello tecnico o letterale, purché non contrastante o antitetico, quando valutando la scheda nel suo complesso e tenendo conto dell’ambiente di vita del de cuius, tale diverso significato si presti ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del defunto.
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