14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14548 del 30 luglio 2004
Testo massima n. 1
Nell’interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo anche elementi estrinseci [ purchè riferibili al testatore ], quali, ad esempio, il grado di cultura del de cuius atteso che l’interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all’ermeneutica contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all’integrazione con elementi estrinseci ad essi, sicchè l’identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]