14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11691 del 21 agosto 1990
Posted at 20:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Al fine della configurabilità del reato di cui all’art. 684 c.p., il divieto di pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale si riferisce solo agli atti e documenti del processo destinati alla lettura nel pubblico dibattimento. Ne consegue che non integra la predetta fattispecie la pubblicazione di un ordine di comparizione [ nella specie mediante affissione di una sua fotocopia ingrandita in un bar ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]