Cass. pen. n. 11691 del 21 agosto 1990
Testo massima n. 1
Al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 684 c.p., il divieto di pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale si riferisce solo agli atti e documenti del processo destinati alla lettura nel pubblico dibattimento. Ne consegue che non integra la predetta fattispecie la pubblicazione di un ordine di comparizione (nella specie mediante affissione di una sua fotocopia ingrandita in un bar).