Cass. pen. n. 6010 del 18 maggio 1988
Testo massima n. 1
Le castagnole e le bombe-carta non possono essere ricomprese tra gli esplosivi micidiali dotati di caratteristiche che li fanno assimilare alle armi da guerra e il loro possesso può integrare le figure criminose di cui agli artt. 678 e 679 c.p.