14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3503 del 17 marzo 2000
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 679 c.p. [ omessa denuncia di materie esplodenti ] deve ritenersi assorbito in quello di cui all’art. 678 stesso codice, non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza all’Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza, e dovendosi, pertanto, la seconda ipotesi di reato considerare speciale rispetto alla prima, essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell’assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione.
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