Cass. pen. n. 18693 del 5 maggio 2014

Testo massima n. 1


Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito, all'esito del giudizio abbreviato, aveva inflitto una pena che si collocava nel minino edittale del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, coincidente con il massimo edittale previsto dalla medesima norma all'epoca della decisione di legittimità, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di cui alla n. 32/2014, applicabile al caso di specie in quanto disciplina più favorevole. Conf. non massimate 6108/14 e 6110/14).

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