14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1631 del 8 marzo 1984
Posted at 16:49h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il titolare del fondo dominante deve eseguire a proprie cure e spese le opere necessarie per conservare la servita, salvo che la situazione dei luoghi sia stata alterata da manomissioni con innovazioni compiute dal proprietario del fondo servente.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]