14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1415 del 15 gennaio 2014
Testo massima n. 1
L’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non potessero in nessun modo essere rivalutati in sede di legittimità i nuovi argomenti proposti, a sostegno dell’eccezione di incompetenza territoriale, per la prima volta con i motivi di appello ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]