14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9896 del 9 novembre 1984
Testo massima n. 1
Ai fini dell’indagine sul dolo del delitto di ricettazione non è indispensabile l’accertamento del prezzo effettivamente pagato dall’agente, potendo il giudice di merito desumere la prova dell’elemento psicologico del delitto anche da altre circostanze di fatto [ modalità dell’acquisto, natura delle cose, qualità o condizione del venditore, attività normalmente svolta dall’imputato, comportamento processuale etc. ] che consentono di raggiungere la ragionevole certezza che nel momento dell’acquisto egli sapeva che le cose offertegli in vendita fossero di provenienza illecita.
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