14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1493 del 3 febbraio 1989
Testo massima n. 1
La consapevolezza dell’imputato di ricettazione, circa la provenienza delittuosa della cosa ricevuta, può desumersi da qualsiasi elemento e, in particolare, dalla sua peculiare natura in quanto tale da ingenerare in persona di media levatura la certezza che la cosa non poteva essere legittimamente posseduta da chi la deteneva. Pertanto, si verifica tale situazione allorché si ricevano moduli di assegno bancario, poiché essi non sono in commercio e non possono essere ceduti se non dopo il loro riempimento da parte del titolare del relativo conto corrente.
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