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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10683 del 23 novembre 1993

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10683 del 23 novembre 1993

Testo massima n. 1

Commette il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p. il datore di lavoro che, anziché accantonare presso un istituto di credito le percentuali da lui trattenute sulle somme spettanti ai lavoratori edili per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse, mantenga le stesse, di proprietà dei dipendenti, nella sua materiale disponibilità esclusiva e infatti, l’ulteriore permanere di tali percentuali nel possesso del datore di lavoro costituisce un fatto successivo, distinto ed autonomo rispetto all’omesso accantonamento mediante deposito presso un istituto bancario.

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