14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 269 del 7 gennaio 2014
Testo massima n. 1
L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico – giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
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Testo massima n. 2
La facoltà di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, in mancanza di diversa previsione, deve ammettersi anche nell’ambito del procedimento “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione per manifesta infondatezza avanzata dall’imputato nei confronti dei componenti il collegio.
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