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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8924 del 20 agosto 1991

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8924 del 20 agosto 1991

Testo massima n. 1

Nella controversia inerente al possesso di servitù, l’estensione e le modalità di tale possesso vanno individuate, ai sensi dell’art. 1066 c.c., alla stregua della pratica dell’anno antecedente o dell’ultimo godimento, mentre non può trovare applicazione il criterio [ sussidiario ] posto dall’art. 1065 c.c., con riguardo al soddisfacimento del bisogno del fondo dominante che arrechi il minor aggravio per il fondo servente, trattandosi di disposizione inerente alla materia petitoria.

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