10 Gen Art. 1066 — Possesso delle servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8909/2016
Ai fini della tutela del possesso di una servitù oggetto di spoglio, la regola posta dall’art. 1066 c.c., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell’anno antecedente, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura ed alle modalità del possesso della servitù, ma non subordina la tutela possessoria alla durata ultrannuale del potere di fatto corrispondente a quest’ultima.
Cass. civ. n. 16956/2002
Ai fini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi fra il ricorrente ed il fondo che si assume servente non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell’anno precedente al preteso spoglio (o alla turbativa), dovendosi valutare l’intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel tempo. La regola, posta dall’art. 1066 c.c., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell’anno antecedente, infatti, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non stabilisce che per qualificare come possesso la relazione di fatto col fondo che si assume come servente occorra riferirsi solo alle manifestazioni di detta relazione nell’anno precedente al preteso spoglio.
Cass. civ. n. 8609/1998
In tema di servitù prediali (nella specie, servitù di passaggio), la norma di cui all’art. 1066 c.c. (secondo la quale, nelle questioni di possesso delle servitù, si ha riguardo «alla pratica dell’anno antecedente»), consente al proprietario del fondo dominante di agire in possessoria per il ripristino della situazione preesistente alla turbativa od allo spoglio, onde ottenere il ripristino dello status quo ante, con esclusivo riferimento ai limiti qualitativi e quantitativi del precedente possesso, ed avuto riguardo alla relativa pratica esercitata nell’anno precedente, e non anche di pretendere la instaurazione di situazioni più favorevoli rispetto a quelle precedenti la turbativa e lo spoglio.
Cass. civ. n. 10581/1994
In materia di servitù il riferimento alla pratica dell’anno antecedente ai sensi dell’art. 1066 c.c. va inteso quale criterio per la determinazione della situazione possessoria tutelabile, ove non sia contestata l’esistenza di un potere di fatto corrispondente alla servitù, ma non vi è accordo intorno al contenuto di esso, dovendo ricavarsi l’estensione e le modalità del possesso dal modo in cui si è concretizzata la pratica annuale, attraverso atti di possesso che anche se intermittenti, possano considerarsi «continui» a norma dell’art. 1170 c.c. Non costituisce, pertanto, «pratica», nel senso voluto dall’art. 1066 un atto occasionale, incoerente con lo stato dei luoghi, quale il passaggio esercitato una tantum, sul fondo del vicino con un mezzo esorbitante i limiti del percorso, sì da recare danno alla proprietà del vicino.
Cass. civ. n. 8924/1991
Nella controversia inerente al possesso di servitù, l’estensione e le modalità di tale possesso vanno individuate, ai sensi dell’art. 1066 c.c., alla stregua della pratica dell’anno antecedente o dell’ultimo godimento, mentre non può trovare applicazione il criterio (sussidiario) posto dall’art. 1065 c.c., con riguardo al soddisfacimento del bisogno del fondo dominante che arrechi il minor aggravio per il fondo servente, trattandosi di disposizione inerente alla materia petitoria.
Cass. civ. n. 2628/1984
In tema di tutela possessoria di servitù la reintegrazione di questa è legittimamente disposta in riferimento alle modalità di esercizio nell’anno precedente, ancorché sia stata richiesta nei limiti del pregresso esercizio, atteso che nelle questioni di possesso delle servitù trova applicazione la normativa dell’art. 1066 c.c., secondo cui, per determinare la misura e le modalità dell’esercizio, bisogna avere riguardo alla pratica dell’anno precedente ovvero dell’ultimo godimento, qualora si tratti di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno.
Cass. civ. n. 2982/1974
L’art. 1066 c.c., in tema di possesso delle servitù, non subordina la tutela possessoria alla durata ultrannale dell’esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù, ma indica soltanto i criteri alla cui stregua debbono essere risolte le controversie relative alla misura ed ai modi di esercizio delle servitù. Quando sia esercitato un potere di fatto corrispondente al godimento di una servitù e sia sollevata l’eccezione che detto esercizio sia effetto di un atto di tolleranza del vero possessore, la contestazione dell’esistenza della tolleranza sposta la questione relativa oltre i limiti del giudizio possessorio, comportando un’indagine sull’esistenza stessa del diritto di servitù, con l’effetto di rendere operante il divieto di cui all’art. 705 c.p.c.
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