14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 38333 del 24 ottobre 2001
Testo massima n. 1
Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, se non risulta che la Usl abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.
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Testo massima n. 1
Non integra il reato di uso abusivo di sigilli o altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione la condotta del medico il quale utilizzi il timbro ad inchiostro recante il nominativo ed il codice regionale di altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, su certificazioni mediche e prescrizioni, in quanto il suddetto timbro vale solo ad individuare la provenienza amministrativa di queste ultime e non la persona fisica del medico che le redige, tanto che di esso può avvalersi anche il sostituto temporaneo previa aggiunta del proprio timbro personale, la cui mancanza, peraltro, costituisce una irregolarità non rilevante sotto il profilo penale.
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