14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40238 del 6 dicembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di delitto di truffa, costituisce raggiro il comportamento del soggetto, che, nella qualità di amministratore di una società, ne venda alcune quote omettendo di riferire all’acquirente, determinatosi all’affare per le prospettive di guadagno derivanti dall’essere quella società controllante di altra a rilevante capitale pubblico e con florida situazione economico-patrimoniale, i rischi di un’eventuale e futura revocatoria fallimentare avente ad oggetto le quote di partecipazione della società ceduta nella controllata, perchè la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento, che presuppone il consilium fraudis in capo al soggetto agente.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]