14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26256 del 6 luglio 2007
Testo massima n. 1
Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. [ Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l’illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all’entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel c.p. l’art. 640 quater ].
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