14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28928 del 8 luglio 2003
Testo massima n. 1
Il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume un’obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene economico da parte dell’agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all’incasso ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in denaro. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l’ipotesi della truffa consumata nel momento in cui la parte offesa aveva versato l’assegno circolare a titolo di pagamento e non nel momento in cui la stessa parte offesa aveva richiesto ad un istituto bancario l’emissione dell’assegno circolare intestato a terzi e con la clausola di non trasferibilità ].
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