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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12795 del 29 marzo 2011

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12795 del 29 marzo 2011

Testo massima n. 1

Il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell’agente, del profitto della propria attività criminosa. [ In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di truffa consistita nell’importazione, senza versamento dell’Iva, di veicoli dall’estero e di loro successiva rivendita in Italia, ha ritenuto consumato il reato nel momento e luogo del mancato pagamento d’imposta ].

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