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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4467 del 15 maggio 1997

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4467 del 15 maggio 1997

Testo massima n. 1

Il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume un’obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene economico da parte dell’agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all’incasso ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali, portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario; in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in danaro. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l’ipotesi della truffa consumata e non tentata in una fattispecie in cui la data posticipata era stata apposta sugli assegni conseguiti dall’agente semplicemente a matita, sicché il prenditore avrebbe potuto riscuoterli in qualsiasi momento, ed i titoli medesimi erano stati immediatamente girati a terzi, sicché erano assimilabili a danaro contante ].

Testo massima n. 2

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, non è sindacabile il provvedimento della corte d’appello che, pur riconoscendo l’incompletezza di alcuni accertamenti e la mancata assunzione di taluni testi, motivi anche implicitamente, purché in maniera logica ed accettabile, sulla non indispensabilità ai fini della decisione delle prove di cui viene prospettata l’assunzione; né può ritenersi, in forza del principio di tassatività, che dalla mancata adozione, da parte del giudice di secondo grado, dell’autonoma ordinanza di rigetto prevista dall’art. 603, quinto comma, c.p.p., possa derivare una qualche nullità, non essendo specificamente prevista dalla legge per tale omissione detta sanzione processuale.

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