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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5428 del 11 febbraio 2010

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5428 del 11 febbraio 2010

Testo massima n. 1

Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo e la “locupletatio” dell’agente, sicché, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell’agente, il momento della consegna dei titoli da parte del “deceptus”. [ Fattispecie in tema di competenza per territorio ].

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