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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28752 del 22 luglio 2010

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28752 del 22 luglio 2010

Testo massima n. 1

Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.

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