14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13536 del 4 aprile 2011
Posted at 20:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato di truffa la condotta del dipendente di un istituto di credito che crei una fittizia disponibilità bancaria a favore di un terzo, ed emetta assegni che poi sono pagati dall’istituto sull’erroneo presupposto dell’esistenza della provvista.
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