Cass. pen. n. 7761 del 27 giugno 1987
Testo massima n. 1
È configurabile il concorso materiale fra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno della pubblica amministrazione.
Testo massima n. 2
Il bollino, esterno o fustellato, apposto sulle confezioni delle specialità medicinali ha la stessa funzione ed è equiparato alla etichetta, scritta a mano ed apposta dal farmacista sui contenitori dei prodotti galenici, magistrali o officinali. Ne consegue che la formazione e l'uso del bollino, esterno o fustellato falso, costituisce falsità in scrittura privata, punibile a querela di parte a norma degli artt. 485 e 493 bis, c.p.
Testo massima n. 3
Il bollino, esterno o fustellato, delle confezioni di specialità medicinali, non è marchio o segno distintivo delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali e, pertanto, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di esso senza concorso nella contraffazione o alterazione, non è punibile a norma degli artt. 473 e 474 c.p.
Testo massima n. 4
Non è configurabile il delitto di ricettazione se il reato presupposto è punibile a querela e questa non sia stata presentata.