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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5838 del 22 maggio 1995

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5838 del 22 maggio 1995

Testo massima n. 1

Ai fini dell’integrazione del reato di estorsione è indifferente che l’agente abbia effettivamente la possibilità di attuare il male minacciato, ma è invece necessario che la minaccia si presenti, nella sua rappresentazione, come certa e promanante dal soggetto attivo o da altre persone allo stesso collegate, in modo da raggiungere l’effetto di coartare ogni libertà di scelta della vittima. Invece, nel reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2, c.p., la determinazione della vittima è cagionata da un errore conseguito con il prospettare il pericolo di un male eventuale dovuto all’opera di terzi.

Testo massima n. 1

Deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i singoli componenti di una organizzazione — creata per il perseguimento di uno scopo lecito risultante anche dal suo statuto — pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell’organizzazione stessa.

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