14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8034 del 19 luglio 1995
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è necessario che il pubblico ufficiale abbia in effetti i poteri che si attribuisce, essendo sufficiente che la sua qualifica soggettiva avvalori e renda credibile l’intimidazione; la circostanza che quanto minacciato o promesso si riveli a posteriori irrealizzabile vale anzi ad evidenziare particolare determinazione del soggetto attivo nell’azione delittuosa intrapresa.
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Testo massima n. 1
In tema di concussione, la circostanza che il privato tenti di ricevere il minor danno che comunque dovrebbe subire per effetto della minacce del pubblico ufficiale e pertanto discuta sulla contropartita a quanto da quest’ultimo richiesto, non vale ad escludere la configurabilità del reato suddetto. Invero la prospettazione effettuata dal soggetto pubblico di determinati danni in caso di mancata ottemperanza alle sue richieste od invece di vantaggi in caso di adesione, non consente di ravvisare posizione di parità essendo tale rappresentazione atta a determinare una pressione psichica sul privato onde spingerlo ad un comportamento esulante dalla sua libera scelta; d’altro canto lo stato di soggezione del soggetto passivo non deve concretarsi in una eliminazione totale della sua volontà essendo sufficiente che questa sia comunque condizionata dal metus pubblicae potestatis.
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