Cass. pen. n. 39114 del 16 ottobre 2003

Testo massima n. 1


Non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 c.p., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri.

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