14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40260 del 28 ottobre 2008
Posted at 20:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il delitto di truffa, e non quello di sostituzione di persona [ art. 494 c.p. ] la condotta di colui che abbia organizzato una manifestazione teatrale, in realtà non tenutasi, e provveduto alla vendita dei relativi biglietti facendo intendere agli acquirenti che l’incasso sarebbe stato devoluto ad una associazione assistenziale.
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